(torna alla home)
L'Associazione è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con le modalità previste dallo Statuto.
L'Associazione persegue lo scopo di :
Mezzi finanziari
Art. 5.
Dei Soci
Art.
6.
L'Associazione " TERNIDEALE " è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.
Art.7.
I Soci si suddividono in :
Art. 8.
Organi
e Cariche Sociali
Art. 9.
Art.. 10.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e tramite posta elettronica e/o fax.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
La prima Assemblea ordinaria sarà convocata alla scadenza del primo anno dalla costituzione dell’Associazione.
Art. 12.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
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Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e dura in carica tre anni.
Si riunisce su convocazione del Presidente o di 4 dei componenti, su richiesta motivata.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Conferisce ai soci Delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
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ternideale@gmail.com
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Art. 1.
E'
costituita l'Associazione " TERNIDEALE " con sede in Terni, Viale della Stazione, 52.
L'Associazione" TERNIDEALE " è una Associazione socio-culturale, alla
quale possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi, obiettivi e
finalità, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36
e segg. del codice civile e dal presente Statuto.L'Associazione è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con le modalità previste dallo Statuto.
Scopi
Art. 2. L'Associazione persegue lo scopo di :
1.
partecipare più direttamente alla vita
politica, sociale e culturale della città di Terni, con l'adesione, quali
cittadini di una "città ideale", ad un programma di azione a tutto
campo ma svincolato da qualsivoglia organizzazione partitica;
2.
ascoltare e promuovere le idee
migliori, sostenere i progetti innovativi che nascono dalla conoscenza dei
problemi reali della città e dalla passione civile di singoli cittadini.
3.
realizzare iniziative indirizzate allo
sviluppo di una coscienza civica e di una politica etica e riaffermare il principio di sana mutualità a
difesa di ogni emarginazione;
4.
favorire la partecipazione attiva dei
cittadini, diffondere la cultura, sviluppare le opportunità della ricerca,
favorire la tutela della salute e della sicurezza, la promozione umana e
l'integrazione dei cittadini di ogni cultura e tradizione nel
rispetto della nostra specifica identità;
5.
favorire la conoscenza del territorio e
le sue basi culturali, politiche, industriali in particolare tra i cittadini
più giovani a partire dalle scuole elementari.
Art. 3.
L'Associazione
per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività,
in particolare:
· attività culturali come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films,
etc;
· attività editoriale: pubblicazione di un foglio " TERNIDEALE ", di atti di convegni, di seminari, etc;
· attivazione di un sito
internet foglio " TERNIDEALE ".
Mezzi finanziari
Art. 4.
Le risorse economiche dell'Associazione
sono costituite da:
-
quote
associative;
-
donazioni
e lasciti;
-
rimborsi;
-
ogni
altro tipo di entrate.
Le quote annuali associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo
.
E’ vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il
bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve
essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede
dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere
consultato da ogni associato.
L'Associazione " TERNIDEALE " è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.
Art.7.
I Soci si suddividono in :
- Soci
fondatori
: coloro che hanno sottoscritto, mediante
scrittura privata, l’Atto Costitutivo e lo Statuto
dell’Associazione;
- Soci
ordinari:
persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del
vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le
norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme,
che rechi pregiudizio agli scopi, all’immagine o al patrimonio dell'Associazione, il
Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione dall' Associazione.
Gli
organi dell’Associazione sono:
-
l’Assemblea
dei soci;
-
il
Consiglio Direttivo;
-
il
Presidente
Il Consiglio Direttivo è composto da un
minimo di 8 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente
costituito quando sono presenti 5 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art.11.
L’Assemblea dei
soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta
gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha
diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L'assemblea è convocata
almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia
necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli
associati.
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria
è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal
numero dei presenti.L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e tramite posta elettronica e/o fax.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
La prima Assemblea ordinaria sarà convocata alla scadenza del primo anno dalla costituzione dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
elegge
il Consiglio Direttivo : possono essere eletti i Soci iscritti nel Libro Soci
da almeno tre anni solari completi;
-
approva
il bilancio preventivo e consuntivo;
L’assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea
elegge un Presidente ed un Segretario dell’Assemblea che dovranno sottoscrivere
il verbale finale.
Art. 13.
Il Consiglio Direttivo provvisorio, stabilito dall’Atto
Costitutivo, resterà in carica sino alla prima Assemblea ordinaria che sarà
convocata alla scadenza del primo anno dalla costituzione dell’Associazione e
nel rispetto di tutte le prerogative previste dallo Statuto per l’Assemblea.
In tale arco di tempo, il Consiglio Direttivo provvisorio
può cooptare a far parte del Consiglio stesso Soci di recente iscrizione.Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e dura in carica tre anni.
Si riunisce su convocazione del Presidente o di 4 dei componenti, su richiesta motivata.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella
gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-
predisporre
gli atti da sottoporre all’assemblea;
-
deliberare
l’ammissione di nuovi Soci;
-
formalizzare
le proposte per la gestione dell’Associazione;
-
elaborare
il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata
relative al periodo di un anno;
-
elaborare
il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le
previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale
successivo;
-
stabilire
gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Nelle votazioni, in
caso di parità di voti dei presenti, il voto del Presidente ha valore doppio.
Di ogni riunione deve
essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 14.
Il Presidente dura
in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli
effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.Conferisce ai soci Delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.
15.
Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato dall’Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno ¾ dei
Soci Fondatori ancora iscritti al Libro dei Soci.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere
devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge
23.12.96, n. 662.
Art.
16.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art.
17.
Per quanto non previsto dal presente
statuto valgono le norme di legge vigente in materia : il Foro giudiziario
competente sarà quello di Terni.Homepage di TernIdeale
SE CONDIVIDI LO STATUTO E VUOI ADERIRE O SOSTENERE TERNIDEALE
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