"Il miglioramento di Terni è il principale obiettivo, il più vivo e costante desiderio di questo giornale" (Virgilio Alterocca, in L'Annunziatore Umbro-Sabino - 1883)

L'associazione TernIdeale vuole riprendere e onorare questa missione attraverso un impegno culturale e sociale ad ampio raggio. TernIdeale, presidente: ing. Giuseppe Belli - Viale della Stazione, 52 - 05100 Terni - www.ternideale.it - Ternideale2014@gmail.com C.F. 91064860553

Lo statuto di TernIdeale

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Art. 1.

 E' costituita l'Associazione " TERNIDEALE " con sede in Terni,  Viale della Stazione, 52.
L'Associazione" TERNIDEALE "  è una Associazione socio-culturale, alla quale possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi, obiettivi e finalità, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile e dal presente Statuto.
L'Associazione è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con le modalità previste dallo Statuto.

Scopi
Art. 2.  
L'Associazione   persegue lo scopo di :

1.                   partecipare più direttamente alla vita politica, sociale e culturale della città di Terni, con l'adesione, quali cittadini di una "città ideale", ad un programma di azione a tutto campo ma svincolato da qualsivoglia organizzazione partitica;

2.                   ascoltare e promuovere le idee migliori, sostenere i progetti innovativi che nascono dalla conoscenza dei problemi reali della città e dalla passione civile di singoli cittadini.

3.                   realizzare iniziative indirizzate allo sviluppo di una coscienza civica e di una politica etica e  riaffermare il principio di sana mutualità a difesa di ogni emarginazione;

4.                   favorire la partecipazione attiva dei cittadini, diffondere la cultura, sviluppare le opportunità della ricerca, favorire la tutela della salute e della sicurezza, la promozione umana e l'integrazione dei cittadini  di ogni cultura e tradizione nel rispetto della nostra specifica identità;

5.                   favorire la conoscenza del territorio e le sue basi culturali, politiche, industriali in particolare tra i cittadini più giovani a partire dalle scuole elementari.

Art. 3.  
L'Associazione  per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

·       attività culturali come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films, etc;

·       attività editoriale: pubblicazione di un foglio " TERNIDEALE ", di atti di convegni, di seminari, etc;

·       attivazione di un sito internet foglio " TERNIDEALE ".

Mezzi finanziari

Art. 4.
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

-                 quote associative;

-                 donazioni e lasciti;

-                 rimborsi;

-                 ogni altro tipo di entrate.

Le quote annuali  associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo .

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 Dei Soci
Art. 6.
L'Associazione " TERNIDEALE "   è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Art.7.
I Soci si suddividono in :

  1. Soci fondatori : coloro che hanno sottoscritto, mediante  scrittura privata, l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione;
  2. Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
3.      Soci sostenitori: giovani, al di sotto dei 30 anni che, pur condividendo gli scopi dell’Associazione e volendo impegnarsi per portare un loro fattivo contributo, non hanno possibilità economica per l’iscrizione.

 Art. 8.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all’immagine  o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall' Associazione.

Organi e Cariche Sociali

 Art. 9.

 Gli organi dell’Associazione sono:

-            l’Assemblea dei soci;

-            il Consiglio Direttivo;

-            il Presidente

Art.. 10.  

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 8 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.


Art.11.

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L'assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e tramite posta elettronica e/o fax.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
La prima Assemblea ordinaria sarà convocata alla scadenza del primo anno dalla costituzione dell’Associazione.

Art. 12.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-         elegge il Consiglio Direttivo : possono essere eletti i Soci iscritti nel Libro Soci da almeno tre anni solari completi;

-         approva il bilancio preventivo e consuntivo;

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un Presidente ed un Segretario dell’Assemblea che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

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Art. 13.

Il Consiglio Direttivo provvisorio, stabilito dall’Atto Costitutivo, resterà in carica sino alla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata alla scadenza del primo anno dalla costituzione dell’Associazione e nel rispetto di tutte le prerogative previste dallo Statuto per l’Assemblea.
In tale arco di tempo, il Consiglio Direttivo provvisorio può cooptare a far parte del Consiglio stesso Soci di recente iscrizione.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e dura in carica tre anni.
Si riunisce su convocazione del Presidente o di 4 dei componenti, su richiesta motivata.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

-  predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

-  deliberare l’ammissione di nuovi Soci;

-  formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

-  elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

-  elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

-  stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Nelle votazioni, in caso di parità di voti dei presenti, il voto del Presidente ha valore doppio.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.


Art. 14.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci Delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno ¾ dei Soci Fondatori ancora iscritti al Libro dei Soci.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.


Art. 16.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.


Art. 17.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia : il Foro giudiziario competente sarà quello di Terni.

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